Le novità introdotte dalla normativa antiricilaggio in materia di assegni
Con decorrenza 6 dicembre 2011, l’importo limite di € 2.500 posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 1.000.
Riepiloghiamo qui di seguito le novità introdotte.
(B) LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE.
(A) ASSEGNI.
1. Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”.
2. L’apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importi pari o superiori a € 1.000. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
3. Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. In ogni caso sugli assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importo pari o superiore a € 1.000 deve essere apposta la clausola “NON TRASFERIBILE”.
4. Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
5. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente) non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
(B) LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE.
1. Dal 6 dicembre 2011 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a € 1.000 (ex € 2.500). Di conseguenza, quei libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l’importo indicato, entro il 31 dicembre 2011.
2. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.
3. Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.
Le regole sopra indicate riguardano anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
(C) TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE.
A partire dal 6 dicembre 2011 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 1.000. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificiosamente frazionato, è complessivamente pari o superiore a €1.000. I trasferimenti oltre l’importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.
Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.
Le disposizioni precedentemente descritte sono state introdotte dal D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, a modifica dell’art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Per ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi alla Sua Filiale.
