Reclami e risoluzione delle controversie

Reclami e risoluzione delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento, il cliente può presentare un reclamo:
La Banca risponde entro 60 giorni ai reclami relativi ai servizi bancari e finanziari e ai servizi d’investimento, entro 45 giorni ai reclami riferiti a prodotti assicurativi, entro 15 giornate operative ai reclami relativi ai sistemi di pagamento.

Intesa Sanpaolo Private Banking aderisce ai seguenti organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a cui il cliente può rivolgersi qualora la risposta ottenuta dalla banca non risponda alle sue aspettative o non sia stato dato riscontro al reclamo nei tempi di legge.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) , per le controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari

E’ un organismo indipendente ed imparziale al quale il cliente può rivolgersi per ottenere una rapida decisione su controversie che riguardano operazioni relative a servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, assegni eccetera), relative a fatti successivi all’1° gennaio 2009, qualora il reclamo già presentato alla banca non abbia trovato soddisfazione.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure scaricare la Guida Pratica.
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) , per le controversie inerenti servizi e attività d’investimento

Dal 9 gennaio 2017 è operativo presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio alla clientela.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acf.consob.it oppure scaricando la Guida Pratica.
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni , per le controversie inerenti l’intermediazione assicurativa 

Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.



Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente e/o la banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo a:  
  • l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure scaricare il Regolamento.
  • in alternativa, uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
Guida Pratica ABF
Guida all’utilizzo del portale ABF
Guida Pratica ACF
Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
Rendiconto 2023 sull'attività di gestione reclami