Reclami e risoluzione delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento, il cliente può presentare un reclamo:
La Banca risponde entro 60 giorni ai reclami relativi ai servizi bancari e finanziari e ai servizi d’investimento, entro 45 giorni ai reclami riferiti a prodotti assicurativi, entro 15 giornate operative ai reclami relativi ai sistemi di pagamento.
Intesa Sanpaolo Private Banking aderisce ai seguenti organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a cui il cliente può rivolgersi qualora la risposta ottenuta dalla banca non risponda alle sue aspettative o non sia stato dato riscontro al reclamo nei tempi di legge.
- per posta ordinaria a "Ufficio Reclami – Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano"
- per posta elettronica alla casella ISPBufficioreclami@intesasanpaoloprivate.com
- attraverso la posta elettronica certificata (PEC) a Segreteria.ISPB@pec.intesasanpaolo.com
- consegnando il reclamo alle filiali della banca.
La Banca risponde entro 60 giorni ai reclami relativi ai servizi bancari e finanziari e ai servizi d’investimento, entro 45 giorni ai reclami riferiti a prodotti assicurativi, entro 15 giornate operative ai reclami relativi ai sistemi di pagamento.
Intesa Sanpaolo Private Banking aderisce ai seguenti organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a cui il cliente può rivolgersi qualora la risposta ottenuta dalla banca non risponda alle sue aspettative o non sia stato dato riscontro al reclamo nei tempi di legge.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
, per le controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
E’ un organismo indipendente ed imparziale al quale il cliente può rivolgersi per ottenere una rapida decisione su controversie che riguardano operazioni relative a servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, assegni eccetera), relative a fatti successivi all’1° gennaio 2009, qualora il reclamo già presentato alla banca non abbia trovato soddisfazione.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure scaricare la Guida Pratica.
E’ un organismo indipendente ed imparziale al quale il cliente può rivolgersi per ottenere una rapida decisione su controversie che riguardano operazioni relative a servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, assegni eccetera), relative a fatti successivi all’1° gennaio 2009, qualora il reclamo già presentato alla banca non abbia trovato soddisfazione.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure scaricare la Guida Pratica.
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
, per le controversie inerenti servizi e attività d’investimento
Dal 9 gennaio 2017 è operativo presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio alla clientela.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acf.consob.it oppure scaricando la Guida Pratica.
Dal 9 gennaio 2017 è operativo presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio alla clientela.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acf.consob.it oppure scaricando la Guida Pratica.
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
, per le controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente e/o la banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo a:
Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente e/o la banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo a:
- l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure scaricare il Regolamento.
- in alternativa, uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.